Art. 2
(Obiettivi di qualità).

      1. Le province e i comuni, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, nonché delle competenze attribuite dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni

 

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ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
      2. I comuni, ai fini di una più adeguata e consapevole prevenzione sanitaria, possono disporre l'effettuazione di indagini epidemiologiche sulla popolazione o su gruppi di cittadini del territorio di competenza.
      3. Gli atti di pianificazione delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti esistenti devono indicare gli standard di qualità, con la previsione della priorità per le soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione, anche in riferimento a persone particolarmente sensibili, e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.